La Commissione Massimo Scoperto spiegata in modo semplice
Le prime applicazioni della commissione di massimo scoperto (detta anche CMS), risalgono addirittura primo dopoguerra.
Inizialmente la CMS rappresentava il compenso spettante alla banca per il solo fatto di mettere a disposizione del cliente un affidamento, indipendentemente dal fatto che questo venisse utilizzato o meno.
Quindi, per esempio, se tu avessi avuto un fido di 50.000 euro e ne avessi utilizzati solo 40.000 euro, avresti dovuto pagare gli interessi sui 40.000 e la commissione massimo scoperto per i restanti 10.000 euro non utilizzati.
Detta cosi aveva anche una certa logica…
Negli anni però, questa commissione ha avuto diverse applicazioni ed è diventata un onere aggiuntivo all’interesse, calcolato sull’utilizzo massimo del fido nel trimestre.
Veniva applicata contestualmente al conteggio trimestrale degli interessi, sulle varie tipologie di fido:
- Fido di conto corrente;
- Castelletto per anticipo fatture o anticipo Ri.Ba;
- Castelletto per anticipi import o export;
- Cambiali agrarie.
Non veniva invece conteggiata sui prestiti chirografari e sui mutui ipotecari.
Fino al 2009 la commissione di massimo scoperto non era per nulla regolamentata ed ogni banca la applicava in modo diverso.
Proprio per questo motivo, la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di discussione per parecchi anni – soprattutto in seguito all’introduzione della normativa sull’usura- , visto che la natura giuridica della commissione di massimo scoperto poteva essere equiparata agli interessi bancari, da cui differiva soltanto per il metodo di calcolo.
Criteri di calcolo delle Commissioni di Massimo Scoperto
Mentre gli interessi bancari venivano (e vengono tuttora calcolati) in base all’ammontare e al tempo di utilizzo dell’affidamento, la commissione di massimo scoperto veniva calcolata in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre, con uno dei seguenti criteri:
- Criterio assoluto: Il calcolo veniva effettuato picco massimo di utilizzo del fido nell’arco del trimestre;
- Criterio relativo: Il conteggio non veniva effettuato sul picco massimo, ma sull’importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi;
- Criterio misto: La commissione veniva calcolata esclusivamente se l’affidamento era utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni.
La CMS rappresentava solamente un ulteriore addebito di interessi a beneficio della banca, privo di ragione pratica e fondamenti giuridici, visto che non esistevano norme che la riconoscessero.
Tutto ciò ha portato al riconoscimento di queste clausole come giuridicamente illegittime a partire dal 2009.
Nello stesso anno c’è stato un tentativo di regolamentazione con l’art.2 bis della legge 28 gennaio 2009, n.2, che riconosceva la clausola solo se espressamente pattuita con il cliente.
Ti riporto qui sotto le modalità di calcolo della nuova commissione di massimo scoperto dal 2009, tratta da una vecchia “guida pratica al conto corrente” pubblicata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana):
L'ABI definisce così la Commissione di Massimo Scoperto:
Anno 2009
Quando il saldo è negativo (nel linguaggio quotidiano, il conto “va in rosso”), la banca applica un tasso di interesse, detto “debitore” per il cliente.
Sull’ammontare più alto raggiunto da tale importo, oltre all’interesse debitore, può essere prevista dal contratto una commissione, detta di “massimo scoperto”.
Questa commissione può essere applicata se il saldo a debito dura per almeno 30 giorni consecutivi e se il conto ha un fido.
Nel contratto, nel foglio informativo e nel documento di sintesi devono essere indicati:
- La misura percentuale per il calcolo della commissione;
- Il periodo al quale la commissione si riferisce (generalmente trimestrale);
- I criteri per determinare l’importo su cui veniva calcolata la commissione;
- Alcuni esempi.
La CMS può far aumentare in aumentare in maniera significativa il costo del saldo negativo.
E’ quindi necessario prestare la massima attenzione e, in caso di dubbio, chiedere spiegazioni alla banca sul funzionamento della CMS.
Per vedere un esempio concreto del calcolo, ti rimando ad una breve pubblicazione del 2009 della Banca di Credito Cooperativo Alta Murgia.
La commissione di Massimo Scoperto è illegittima dal 2011
In assenza di disposizioni che la regolassero, tutte le clausole che prevedevano l’applicazione delle commissioni di massimo scoperto prima del 2009 sono state così ritenute illegittime dai giudici, quindi invalide e colpite da nullità.
Dopo quell’anno si assiste a un tentativo di regolamentazione del fenomeno con l’articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n.2, che riconosceva la clausola solo se espressamente pattuita con il cliente, ma due anni dopo, nel 2011, la Legge ha dichiarato espressamente la nullità della commissione di massimo scoperto.
Al suo posto, nel 2012, la Legge 62/2012 introdotta dal Governo Monti e la successiva modifica dell’articolo 117 TUB hanno introdotto altre due commissioni:
che, per certi aspetti, sono ancora più insidiose.
La CMS non è più applicata dalle banche ma il consiglio di verificare con attenzione le condizioni bancarie, contenuto nella guida dell’ABI, è più che mai attuale:
“Le commissioni possono far aumentare in maniera significativa i costi bancari.
E’ quindi necessario prestare la massima attenzione.
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